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Ordinanza — n. 34496/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against probation court order rejecting early release request due to lack of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34496/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the Perugia probation court's rejection of an early release request. The appellant argued the lower court failed to adequately address documentary evidence regarding his conduct during a parole period. The court found the reasoning sufficient, noting the probation judge explicitly cited behavioral regressions as grounds for denial.

Regesto Legislator

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Art. 125 cod. proc. pen.; The appeal alleging a lack of motivation for rejecting an early release request is inadmissible if the contested decision provides a logical and linear explanation for the assessment of the prisoner's conduct.

Parole chiave

Generato dall'IA
early release request probation court appeal lack of motivation documentary evidence parole violation regression assessment inadmissible appeal atto che arreca pregiudizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 125 cod. proc. pen.
Ritenuto che il motivo unico proposto (violazione dell'art. 125 cod.
art. 125 cod. proc. pen
Ritenuto che il motivo unico proposto (violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARELLI MASSIMO nato a PESCARA il 25/09/1983 avverso l'ordinanza del 02/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Perugia ha respinto il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede ha rigettato l'istanza, avanzata nell'interesse di Massimo Ciarelli di liberazione anticipata sul semestre dal 4 novembre 2020 al 4 maggio 2021. Ritenuto che il motivo unico proposto (violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per omessa motivazione sulle risultanze documentali richieste in via integrativa dal Tribunale e vizio di motivazione), rappresenta doglianza manifestamente infondata, in quanto fondata su asserito difetto di motivazione che non si ricava dal contenuto del provvedimento impugnato.

Reputato, invero, che il paventato difetto di motivazione sulle circostanze che il ricorrente ha fatto oggetto di prova documentale attraverso la produzione di documentazione integrativa sono state comunque valutate dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo. Rilevato, infatti, che il provvedimento censurato valorizza, ai fini del rigetto del reclamo, la circostanza che, durante il permesso premio, il condannato ha violato le prescrizioni trattenendosi con un pregiudicato e che ha profferito frasi durante il permesso, relative all'omicidio per il quale ha riportato condanna interpretate dal Magistrato di sorveglianza quale segnale di regressione rispetto al suo ravvedimento (cfr. pag. 4 e 5).

Considerato, peraltro, che la difesa afferma che a tale condotta non è seguita alcuna sanzione disciplinare o penale e che ciò emerge dalla documentazione che il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire durante l'istruttoria, tanto senza motivare sul contenuto di questa ma che il denunciato vizio di motivazione non sussiste, posto che il provvedimento censurato spiega, con ragionamento immune da illogicità manifesta e lineare, le ragioni per le quali si considerano quelle condotte — peraltro riconosciute dallo stesso Ciarelli — incidenti sul percorso di ravvedimento del condannato e, comunque, tali da rappresentare regressione rispetto ai risultati sino a quel momento raggiunti.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. )DEPOSITATA Così deciso il 3 luglio 2023 IN CANCELLERIA Il Consigliere estensore j 04 AGO 2023 Il Presiden