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Ordinanza — n. 34492/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness and lack of specific grounds regarding non-punishment causes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34492/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to procedural tardiness and the failure to meet specific requirements for non-punishment arguments. The appellant argued that the lower court omitted to evaluate non-punishment causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court found this ground too generic and not sufficiently specific to the decision's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal must be timely and, when challenging reasons, must specifically identify the defect and its decisive impact on the logical path to the decision.

Parole chiave

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procedural tardiness non-punishment causes specificity of grounds appeal inadmissibility court costs and fine tempestività dell'invio postale termine di comunicazione opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Edoardo Caizzi per tardività, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
254584) il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all'art. 581, comma 1, lett.
Art. 606 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Spadaro (omessa valutazione della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Spadaro (omessa valutazione della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Rilevato, infatti, che è noto che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013
268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013
258264, di cui si ripercorrono, parzialmente, le argomentazioni; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIZZI EDOARDO nato a BARI il 15/02/1974 avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Edoardo Caizzi per tardività, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., in relazione alla condanna emessa nei confronti del predetto dal Tribunale in sede, in data 10 aprile 2018. Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv. L. Spadaro (omessa valutazione della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché del tutto aspecifico rispetto al contenuto della motivazione e, comunque, diretto a rilevare l'omessa motivazione, in relazione all'eventuale sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., soltanto enunciate e in alcuna parte illustrate. Rilevato, infatti, che è noto che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264, di cui si ripercorrono, parzialmente, le argomentazioni; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584) il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra quelli previsti dall'art.606 cod. proc. pen. deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il P