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Ordinanza — n. 34491/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic lack of reasoning regarding recidivism in probation violation case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34491/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defense's argument regarding the erroneous application of recidivism laws was too generic. The court found that the lower court had already thoroughly examined the factual circumstances and provided sufficient reasoning for the recidivism finding based on the defendant's prior record and current violation. Consequently, the court refused to re-examine facts already adjudicated in the first instance.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it raises generic arguments lacking specific factual or legal grounds, particularly when the lower court has already provided exhaustive and non-manifestly illogical reasoning on the matter.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments recidivism assessment probation violation lack of reasoning tempestività dell'inoltro termine di revisione durata dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 99 cod. pen.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, comma 1, lett. c) c.p.p.
artt. 99 cod. pen
Ragazzo (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO MARIO nato a ACIREALE il 22/07/1969 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha riformato quoad poenam la condanna di Mario Catalano, emessa dal Tribunale in sede, in data 31 marzo 2022, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011, alla pena ritenuta di giustizia, per aver violato le prescrizioni relative alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Ragusa, essendo stato sorpreso nel comune di Pedara a bordo di un veicolo guidato dalla propria compagna. Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv. G. Ragazzo (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99 cod. pen. e 125 cod. proc. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche e prive della necessaria indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto, che sorreggono la richiesta, peraltro lamentando l'omessa motivazione circa la statuizione relativa alla ritenuta recidiva censura che non tiene conto del contenuto (cfr. pag.

4) esauriente del provvedimento impugnato. Rilevato, infatti, che in sostanza si sollecita il (ri) esame di circostanze di fatto, già vagliate in sede di merito, in relazione al riconoscimento della recidiva, statuizione che fonda su motivazione esauriente e non manifestamente illogica che valorizza l'esistenza di plurimi precedenti specifici e la circostanza che la condotta è stata posta in essere da soggetto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale che, dunque, denota l'ulteriore scelta di non osservare le prescrizioni e di agire con violazione delle norme. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il P