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Ordinanza — n. 34491/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34491/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34491/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO MARIO nato a ACIREALE il 22/07/1969 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha riformato quoad poenam la condanna di Mario Catalano, emessa dal Tribunale in sede, in data 31 marzo 2022, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011, alla pena ritenuta di giustizia, per aver violato le prescrizioni relative alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Ragusa, essendo stato sorpreso nel comune di Pedara a bordo di un veicolo guidato dalla propria compagna. Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv. G. Ragazzo (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99 cod. pen. e 125 cod. proc. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche e prive della necessaria indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto, che sorreggono la richiesta, peraltro lamentando l'omessa motivazione circa la statuizione relativa alla ritenuta recidiva censura che non tiene conto del contenuto (cfr. pag.

Regesto Legislator

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artt. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 34491/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011, alla pena ritenuta di giustizia, per aver violato le prescrizioni relative alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Ragusa, essendo stato sorpreso nel comune di Pedara a bordo di un veicolo guidato dalla propria compagna. Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv. G. Ragazzo (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99 cod. pen. e 125 cod. proc. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche e prive della necessaria indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto, che sorreggono la richiesta, peraltro lamentando l'omessa motivazione circa la statuizione relativa alla ritenuta recidiva censura che non tiene conto del contenuto (cfr. pag.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro termine di revisione durata dell'infrazione revoca del brevetto eccezioni processuali tardive notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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artt. 99 cod. pen
Ragazzo (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO MARIO nato a ACIREALE il 22/07/1969 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha riformato quoad poenam la condanna di Mario Catalano, emessa dal Tribunale in sede, in data 31 marzo 2022, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011, alla pena ritenuta di giustizia, per aver violato le prescrizioni relative alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Ragusa, essendo stato sorpreso nel comune di Pedara a bordo di un veicolo guidato dalla propria compagna. Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv. G. Ragazzo (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99 cod. pen. e 125 cod. proc. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche e prive della necessaria indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto, che sorreggono la richiesta, peraltro lamentando l'omessa motivazione circa la statuizione relativa alla ritenuta recidiva censura che non tiene conto del contenuto (cfr. pag.

4) esauriente del provvedimento impugnato. Rilevato, infatti, che in sostanza si sollecita il (ri) esame di circostanze di fatto, già vagliate in sede di merito, in relazione al riconoscimento della recidiva, statuizione che fonda su motivazione esauriente e non manifestamente illogica che valorizza l'esistenza di plurimi precedenti specifici e la circostanza che la condotta è stata posta in essere da soggetto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale che, dunque, denota l'ulteriore scelta di non osservare le prescrizioni e di agire con violazione delle norme. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il P