Italian Supreme Court dismisses appeal for recidiva qualificata due to generic grounds and lack of specific factual reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated recidivism. The appellant argued for generic mitigating circumstances and questioned the application of specific penal articles, but the court found these grounds too generic and lacking in specific factual or legal reasoning. Consequently, the court rejected the request for a re-examination of facts already assessed at the trial level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: Appeals based on generic grounds or insufficient factual reasoning regarding mitigating circumstances and aggravated recidivism are inadmissible in the Supreme Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIESA GIUSEPPE nato a CATANIA il 26/08/1974 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di Giuseppe Chiesa, emessa dal Tribunale in sede, in data 12 aprile 2022, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, alla pena ritenuta di giustizia, per aver violato le prescrizioni relative alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e di presentazione all'Autorità di pubblica sicurezza, con la recidiva qualificata. Considerato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, avv. A. M.
Trovato (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione - primo motivo; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione - secondo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità perché prospettano deduzioni generiche e prive della necessaria indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto, che sorreggono le richieste. Rilevato, infatti, che pur devolvendo in astratto, vizi consentiti in questa sede, in sostanza si sollecita il (ri) esame di circostanze di fatto, già vagliate in sede di merito, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al riconoscimento della recidiva qualificata, statuizioni sostenute da motivazione non apparente ed esauriente (cfr. pag. 3 e 4) che ha valorizzato la negativa personalità dell'imputato, ricavata dai reiterati precedenti penali, anche per fatti specifici e dalla qualità della condotta, indicata come seriale, tale da essere espressione di totale vanificazione delle finalità preventive della misura in atto all'epoca dei fatti e della sostanziale accresciuta pericolosità della condotta in addebito.
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il