Italian Court dismisses appeals against conviction for carrying weapons without justification due to lack of specific criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Maria Rosaria Lo Cicero and Maria Provvidenza Lo Cicero inadmissible. The appellants argued for a retrial based on insufficient reasoning and procedural nullity regarding the denial of a probationary measure. The court rejected these claims because the lower court's judgment adequately addressed the arguments and the facts of carrying a knife and a mallet into the Palermo courthouse were clearly established.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals based on lack of reasoning or procedural nullity are inadmissible if the lower court's judgment sufficiently addresses the arguments and the facts are clearly established.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LO CICERO ROSARIA MARIA (CUI 05W3415) nato a SAN GIUSEPPE JATO il 02/04/1970 LO CICERO MARIA PROVVIDENZA nato a PALERMO il 13/03/1984 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia, di Maria Rosaria e loda Provvidenza Lo Cicero, pronunciata dal Tribunale in sede, in data 10 settembre 2021, in relazione al reato di porto, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione e dalle pertinenze di essa, armi da punta e taglio, ovvero oggetti destinati all'offesa alla persona. Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv. M. La Barbera per Maria Rosaria Lo Cicero (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) nonché quello dedotto a mezzo del difensore, avv.
S. Agrò per Maria Provvidenza Lo Cicero (nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione con riferimento al diniego della messa alla prova ex art. 168- bis cod. proc. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché entrambi risultano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito e, comunque, non risultano scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag.. 2 e ss. per quanto concerne il diniego della messa alla prova per Maria Provvidenza Lo Cicero, nonché pag. 4 e 5 quanto alla sussistenza del reato di cui le ricorrenti rispondono a titolo di concorso, per essere stata trovata proprio Maria Rosaria Lo Cicero, in possesso, nell'entrare nel Palazzo di giustizia di Palermo, di un coltello a serramanico e di un manganello, armi improprie).
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa