Ordinanza — n. 34480/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARRIGO ROSARIO nato a MESSINA il 05/09/1959 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; • e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, nei confronti di Rosario Arrigo, in relazione ai reati ascrittigli. Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv. E. Pranio (vizio di motivazione quanto all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in sede di legittimità perché devolve censure integralmente versate in fatto e, comunque, si riferisce al trattamento sanzionatorio, sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione (cfr. pag. 23 della sentenza di appello, ove si valorizzano i precedenti penali, ritenuti espressione di personalità non aliena alla trasgressione della legge penale e l'assenza di elementi positivi da valutare in tal senso).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34480/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARRIGO ROSARIO nato a MESSINA il 05/09/1959 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; •
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, nei confronti di Rosario Arrigo, in relazione ai reati ascrittigli. Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv. E. Pranio (vizio di motivazione quanto all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in sede di legittimità perché devolve censure integralmente versate in fatto e, comunque, si riferisce al trattamento sanzionatorio, sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione (cfr. pag. 23 della sentenza di appello, ove si valorizzano i precedenti penali, ritenuti espressione di personalità non aliena alla trasgressione della legge penale e l'assenza di elementi positivi da valutare in tal senso).
Rilevato, infatti, che la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato il diniego in ragione anche dell'assenza di elementi favorevoli e dei precedenti penali dell'imputato (tra le altre, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il Consigliere estensore ' D EPOSITATA Il Presidente