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Ordinanza — n. 34465/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible because the custodian's presence at seizure validates the act regardless of signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34465/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a seizure order, but the court found his defense based on the custodian's presence at the time of seizure was already adequately evaluated and unfounded. The decision rests on the principle that a custodian's validity does not depend on signing the official record if they were present during the act.

Regesto Legislator

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Art. 687 c.p.p.; Art. 688 c.p.p.: The validity of a seizure act performed by a custodian does not depend on the custodian's signature to the record if the custodian was present at the time of the act.

Parole chiave

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seizure act validity custodian presence requirement inadmissible appeal procedural costs award criminal procedure law testimone a carico responsabilità del fideiussore obbligo di prestare garanzia

Disposizioni normative citate

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Art. 687 c.p.p.
Art. 688 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3 n. 28224 del 23/04/2008, Migliaccio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSARO LUIGI nato a CANICATTI il 01/01/1972 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso reitera deduzioni difensive idoneamente valutate e risulta comunque manifestamente infondato, essendo stato dato conto del fatto che il ricorrente, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, era presente al momento del pignoramento e della sua indicazione come custode, dovendosi aggiungere che nel caso di nomina quale custode la validità non dipende dalla sottoscrizione del verbale da parte del soggetto nominato (sul punto Sez. 3 n. 28224 del 23/04/2008, Migliaccio, Rv. 240592);

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigiere estensore Il Presidente