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Ordinanza — n. 34464/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34464/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34464/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARAS MATEAS nato il 08/02/1974 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso reitera genericamente deduzioni difensive esaminate dalla Corte e risulta comunque manifestamente infondato, in quanto è stato dato conto degli elementi .in forza dei quali si è ritenuto che la denuncia di furto della Citroen sporta dal ricorrente fosse falsa, in quanto non coerente con il coinvolgimento della vettura nel sinistro stradale, in zona nella quale era risultata presente anche altra vettura consegnata poco prima al ricorrente, fermo restando che alla denuncia erano seguite indagini connesse al sinistro coinvolgente il veicolo del ricorrente, circostanza tale da disvelare l'offensività della condotta;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34464/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla recidiva risulta manifestamente infondato, essendo stata considerata la natura e l'epoca dei precedenti, nel quadro di una valutazione incentrata sulla perseveranza nel delinquere, a fronte di condanne rimaste prive di effetto deterrente; Ritenuto che anche il terzo motivo è manifestamente infondato, a fronte del rilievo dato dalla Corte, al fine di negare le attenuanti generiche, ai precedenti e all'assenza di elementi positivamente valutabili; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione precedenti penali rilevanti criminalità persistente condotta precedente revisione della sentenza penale inadempimento reiterato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARAS MATEAS nato il 08/02/1974 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso reitera genericamente deduzioni difensive esaminate dalla Corte e risulta comunque manifestamente infondato, in quanto è stato dato conto degli elementi .in forza dei quali si è ritenuto che la denuncia di furto della Citroen sporta dal ricorrente fosse falsa, in quanto non coerente con il coinvolgimento della vettura nel sinistro stradale, in zona nella quale era risultata presente anche altra vettura consegnata poco prima al ricorrente, fermo restando che alla denuncia erano seguite indagini connesse al sinistro coinvolgente il veicolo del ricorrente, circostanza tale da disvelare l'offensività della condotta;

Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla recidiva risulta manifestamente infondato, essendo stata considerata la natura e l'epoca dei precedenti, nel quadro di una valutazione incentrata sulla perseveranza nel delinquere, a fronte di condanne rimaste prive di effetto deterrente; Ritenuto che anche il terzo motivo è manifestamente infondato, a fronte del rilievo dato dalla Corte, al fine di negare le attenuanti generiche, ai precedenti e all'assenza di elementi positivamente valutabili; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presi