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Ordinanza — n. 34463/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic motivation attacks lacking specific factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34463/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments against the lower court's reasoning. The appellant, Brancatelli Fabio, contested the motivation without providing specific references or a critical comparison to the court's valued arguments. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely contests the motivation in general terms without specific references to the contested assertions or a critical comparison with the arguments advanced by the court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic motivation attack lack of specific comparison procedural dismissal Cassazione ordinanza deposizione inattendibile ordinanze probatorie motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCATELLI FABIO nato a PALERMO il 16/07/1988 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è formulato genericamente, in quanto incentrato su assertive contestazioni della motivazione, che si assume inidonea a dar conto delle doglianze difensive, ma in assenza di uno specifico richiamo delle stesse e di un confronto critico con gli argomenti valorizzati dalla Corte;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente