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Ordinanza — n. 34462/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for illegal vehicle disposal by custodian, ruling it a deliberate act evading legal bonds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34462/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the characterization of his actions, but the court found his conduct constituted a deliberate act of evading legal bonds by disposing of a vehicle entrusted to him. Consequently, the court rejected the defense as a mere repetition of arguments already examined by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The court must reject appeals that merely repeat defenses already examined with full motivation, particularly when the facts constitute a deliberate act by the custodian to evade legal obligations.

Parole chiave

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inadmissible appeal custodian duties deliberate conduct evading legal bonds procedural repetition sequestro del veicolo concessione del sequestro carcerazione cautelativa

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO PAOLO nato a PALERMO il 08/07/1963 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente, in quanto essenzialmente incentrati sulla qualificazione della condotta, sono volti a reiterare deduzioni difensive che sono state esaminate con puntuale motivazione dalla Corte, che ha ricondotto il fatto ad un deliberato comportamento del ricorrente, il quale/ in violazione dei doveri gravanti sul custode, si era disfatto del veicolo consegnandolo ad un terzo, in tal modo eludendo il vincolo;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere