Italian court dismisses appeal as generic, rejecting claim that drug-induced sleepiness excuses failure to answer doorbell.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling it was generic and failed to logically dismantle the lower court's factual reconstruction. The appellant argued that his failure to answer the doorbell was due to metadone-induced sleepiness, yet he was found shortly after the initial visit. The court rejected this defense because the appellant was present fifteen minutes later, proving the initial absence was unjustified and not merely a consequence of temporary drowsiness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and logical; generic arguments reiterating facts already established or unsupported by evidence are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLABELLA MAURO nato a CORATO il 28/04/1971 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è generico e volto a reiterare argomenti reputati non illogicamente inidonei a disarticolare la ricostruzione posta alla base della sentenza di condanna, nella quale si è sottolineato come l'assenza del ricorrente dal luogo, in cui era ristretto agli arresti domiciliari, fosse comprovata dalla mancata risposta al prolungato suono del campanello da parte degli operanti, non giustificabile, pur a fronte della documentazione prodotta, quale mera conseguenza della sonnolenza provocata dall'uso di metadone, sonnolenza peraltro non presente allorché i militari si erano ripresentati in loco dopoquindici minuti, rinvenendo il ricorrente;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente