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Ordinanza — n. 34458/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34458/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34458/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GODEL PAOLO nato a PALERMO il 14/05/1989 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; # visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che l'articolato motivo di ricorso, che concerne la configurabilità del delitto di resistenza, quella del reato di cui all'art. 4 legge 110 del 1975 e quella della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è interamente incentrato su profili inerenti al merito, preclusi in questa sede e inidonei a vulnerare la motivazione, essendo stato non illogicamente rilevato dalla Corte che: la condotta del ricorrente, peraltro in nessun caso qualificabile come tentativo, non si era limitata a mera resistenza passiva, connotata dal tentativo di divincolarsi senza intento di fuga, ma aveva assunto la connotazione di atto violentemente oppositivo, sia nella fase in cui il ricorrente era stato bloccato e perquisito sia in quella in cui era stato fatto salire in macchina; il porto del coltello non era stato idoneamente giustificato nell'attualità, a prescindere dalla remota provenienza dell'arnese e del suo saltuario utilizzo lecito; il fatto non avrebbe potuto qualificarsi come di particolare tenuità, a fronte dell'inquietante reazione alla normale attività di controllo, implicante un'offesa significativa all'interesse protetto, da ritenersi ulteriormente compromesso dalla disponibilità di un coltello in un contesto aggressivo;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34458/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4 legge 110 del 1975 e quella della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è interamente incentrato su profili inerenti al merito, preclusi in questa sede e inidonei a vulnerare la motivazione, essendo stato non illogicamente rilevato dalla Corte che: la condotta del ricorrente, peraltro in nessun caso qualificabile come tentativo, non si era limitata a mera resistenza passiva, connotata dal tentativo di divincolarsi senza intento di fuga, ma aveva assunto la connotazione di atto violentemente oppositivo, sia nella fase in cui il ricorrente era stato bloccato e perquisito sia in quella in cui era stato fatto salire in macchina; il porto del coltello non era stato idoneamente giustificato nell'attualità, a prescindere dalla remota provenienza dell'arnese e del suo saltuario utilizzo lecito; il fatto non avrebbe potuto qualificarsi come di particolare tenuità, a fronte dell'inquietante reazione alla normale attività di controllo, implicante un'offesa significativa all'interesse protetto, da ritenersi ulteriormente compromesso dalla disponibilità di un coltello in un contesto aggressivo;

Parole chiave

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reati violenti permesso di promuovere un procedimento penale violenza contro le autorità porto abusivo di armi ritardo ingiustificato dell'azione penale allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
4 legge 110 del 1975 e quella della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GODEL PAOLO nato a PALERMO il 14/05/1989 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; # visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che l'articolato motivo di ricorso, che concerne la configurabilità del delitto di resistenza, quella del reato di cui all'art. 4 legge 110 del 1975 e quella della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è interamente incentrato su profili inerenti al merito, preclusi in questa sede e inidonei a vulnerare la motivazione, essendo stato non illogicamente rilevato dalla Corte che: la condotta del ricorrente, peraltro in nessun caso qualificabile come tentativo, non si era limitata a mera resistenza passiva, connotata dal tentativo di divincolarsi senza intento di fuga, ma aveva assunto la connotazione di atto violentemente oppositivo, sia nella fase in cui il ricorrente era stato bloccato e perquisito sia in quella in cui era stato fatto salire in macchina; il porto del coltello non era stato idoneamente giustificato nell'attualità, a prescindere dalla remota provenienza dell'arnese e del suo saltuario utilizzo lecito; il fatto non avrebbe potuto qualificarsi come di particolare tenuità, a fronte dell'inquietante reazione alla normale attività di controllo, implicante un'offesa significativa all'interesse protetto, da ritenersi ulteriormente compromesso dalla disponibilità di un coltello in un contesto aggressivo;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pres