Ordinanza — n. 34455/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMAGNUOLO VINCENZO nato a CERIGNOLA il 22/04/1974 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la richiesta di riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, peraltro correttamente applicata con idonea motivazione, è preclusa dal disposto dell'art. 69, comma quarto, cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34455/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 69, comma quarto, cod. pen.;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMAGNUOLO VINCENZO nato a CERIGNOLA il 22/04/1974 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la richiesta di riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, peraltro correttamente applicata con idonea motivazione, è preclusa dal disposto dell'art. 69, comma quarto, cod. pen.;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente