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Ordinanza — n. 34455/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34455/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34455/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMAGNUOLO VINCENZO nato a CERIGNOLA il 22/04/1974 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la richiesta di riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, peraltro correttamente applicata con idonea motivazione, è preclusa dal disposto dell'art. 69, comma quarto, cod. pen.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34455/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 69, comma quarto, cod. pen.;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione proporzionalità della pena riesame dell'entità pena aggravamento della pena sanzioni penali revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMAGNUOLO VINCENZO nato a CERIGNOLA il 22/04/1974 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la richiesta di riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, peraltro correttamente applicata con idonea motivazione, è preclusa dal disposto dell'art. 69, comma quarto, cod. pen.;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente