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Ordinanza — n. 34452/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments and lack of merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34452/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the criminal liability judgment and the sentencing treatment, but the court found these arguments generic and already examined by the lower court. The decision rests on the manifestly unfounded nature of the claims regarding the seriousness of the threat and the recidivism application.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely repeats arguments already examined by the court of first instance without providing new grounds or a different appreciation of the facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments criminal liability sentencing review recidivism application procedural costs Cassazione ordinanza recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOZZI GIOVANNI nato a CATANIA il 25/07/1975 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo relativo al giudizio di penale responsabilità riproduce genericamente argomenti già vagliati dalla Corte e risulta comunque manifestamente infondato, a fronte della ricostruzione operata dai Giudici di merito, che hanno dato conto della serietà della minaccia con riguardo al capo A) e della condotta minacciosamente oppositiva, di cui al capo B);

Ritenuto che il secondo motivo è volto a sollecitare un diverso apprezzamento di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, risultando comunque manifestamente infondato in relazione alla recidiva, applicata sulla base di una completa motivazione, con la quale si è segnalata l'accresciuta pericolosità riveniente dalle condotte alla luce dei precedenti; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente