Ordinanza — n. 34451/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDERICO LUIGI nato a LARINO il 16/11/1948 avverso l'ordinanza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di MILAN() dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale ,r4i1 contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha nitidamente segnalato come le doglian2:e fossero prive di qualsivoglia confronto critico (richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen. in conformità con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34451/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) con gli argomenti posti a fondamento della condanna e della determinazione della pena, essendo meramente riproduttive di deduzioni esaminate e valutate nella sentenza impugnata in ordine al tema della configurabilità del reato e a quello dell'applicazione delle circostanze e della quantificazione della pena; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDERICO LUIGI nato a LARINO il 16/11/1948 avverso l'ordinanza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di MILAN() dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale ,r4i1 contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha nitidamente segnalato come le doglian2:e fossero prive di qualsivoglia confronto critico (richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen. in conformità con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità:
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) con gli argomenti posti a fondamento della condanna e della determinazione della pena, essendo meramente riproduttive di deduzioni esaminate e valutate nella sentenza impugnata in ordine al tema della configurabilità del reato e a quello dell'applicazione delle circostanze e della quantificazione della pena; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden