Cassation court dismisses appeal for calumny and generic mitigation, ruling the appeal inadmissible due to lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding that psychological elements of calumny were evident from gas utility authorization documents, which proved the false accusation lacked good faith. The court rejected the request for different merit assessment regarding generic mitigation, noting the appellant's aggressive behavior and threats against the victim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely re-proposes defensive arguments already adequately motivated by the lower court or seeks a different merit assessment without new grounds, as the court has already established the lack of good faith and the presence of aggravating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINALDI ALBERTO nato a CESANO MADERNO il 04/01/1968 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e si risolve nella riproposizione di deduzioni difensive, in relazione alle quali la Corte ha adeguatamente motivato, rilevando che l'elemento psicologico della contestata calunnia era inequivocamente desumibile dalla documentazione acquisita, attestante l'autorizzazione ad effettuare per conto del ricorrente il passaggio dell'utenza domestica del gas ad altro fornitore, dovendosi escludere la buona fede del predetto al momento della falsa incolpazione, formulata a carico di ignoti ma in un quadro tale da consentire di individuare con certezza il soggetto contro cui era indirizzata l'accusa;
Ritenuto che il secondo motivo mira a sollecitare un diverso apprezzamento di merito in ordine alla concessione delle attenuanti generiche, a fronte di una motivazione con la quale si è valorizzata l'aggressività del complessivo comportamento del ricorrente, che aveva anche minacciato ritorsioni, tanto da indurre la persona offesa ad ipotizzare una querela per atti persecutori; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi invece accogliere la richiesta di liquidazione delle spese del grado formulata dalla parte civile che non ha fornito un tempestivo e concreto contributo ai fini della decisione, contrastando l'avversa pretesa (sul punto Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139), P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere es nsore Il Pr