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Ordinanza — n. 34448/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of critical engagement with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34448/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the Milan Court of Appeal's decision, but the court found the grounds generic and merely assertive without critically engaging with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to pay expenses and a penalty to the fine fund.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is based on generic complaints that do not critically engage with the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of critical engagement procedural costs Cassazione ordinanza cancellazione dall'albo avvocati divieto di molestie tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HELAL TAREK MOHAMED NABWY MOHAMED nato il 17/04/1972 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è generico, in quanto basato su doglianze meramente assertive, che non si correlano in termini critici con la motivazione della sentenza impugnata; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente