Ordinanza — n. 34445/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAIALI HICHAM nato il 19/02/1987 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, incentrato sulla ravvisabilità della violazione dell'art. 276 cod. proc. pen. piuttosto che di quella dell'art. 385 cod. pen., è formulato in termini generici, in assenza di qualsivoglia confronto critico con la motivazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 276 cod. proc. pen, art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34445/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo non è consentito, in quanto ha ad oggetto la valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., dedotta solo con motivo di appello tardivamente proposto e peraltro incentrata su una prospettazione del tutto aspecifica; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAIALI HICHAM nato il 19/02/1987 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, incentrato sulla ravvisabilità della violazione dell'art. 276 cod. proc. pen. piuttosto che di quella dell'art. 385 cod. pen., è formulato in termini generici, in assenza di qualsivoglia confronto critico con la motivazione;
Ritenuto che il secondo motivo non è consentito, in quanto ha ad oggetto la valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., dedotta solo con motivo di appello tardivamente proposto e peraltro incentrata su una prospettazione del tutto aspecifica; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente