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Ordinanza — n. 34444/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific grounds challenging the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34444/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were too generic to reveal any defects in the lower court's reasoning. The appellant argued against the exclusion of justification for absence and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found these arguments insufficiently specific. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are formulated generically and fail to disclose specific vices of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity procedural dismissal Cassation procedure inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento assenza ingiustificata partenza illegale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMA MARINO nato a RAVENNA il 24/08/1981 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi sono formulati genericamente e sono del tutto inidonei a disvelare vizi della motivazione, nella quale si è da un lato escluso che l'assenza del ricorrente dall'abitazione al momento del controllo fosse giustificata, essendo stata invece ritenuta frutto di una consapevole trasgressione, e si dall'altro escluso che vi fosse margine per la concessione delle attenuanti generiche, alla luce dei numerosi precedenti penali, essendo stata per il resto irrogata una pena corrispondente al minimo;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente