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Ordinanza — n. 34441/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34441/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34441/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRILLO MICHELE nato a PLATI il 27/11/1947 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso sono caratterizzati da genericità e dall'intento di riprodurre censure in realtà pienamente esaminate dalla Corte: a conferma della ravvisata • reticenza del ricorrente, nella sentenza impugnata si segnala la pertinenza e la rilevanza della testimonianza di Grillo e si sottolinea inoltre come in base al quadro probatorio acquisito, costituito da conversazioni intercettate e da riprese video, dovesse innanzi tutto escludersi una conoscenza superficiale del Barbaro da parte del ricorrente e in secondo luogo dovesse ritenersi provata la diretta partecipazione di entrambi ad un incontro avvenuto t+ ir all'interno del capannone presso GM Gomme, destinato a risolvere la questione legata ad un debito di Trimboli, nel quale avrebbero dovuto svolgere un ruolo rilevante tanto il ricorrente che Barbaro, a dimostrazione dell'autorevolezza di quest'ultimo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34441/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRILLO MICHELE nato a PLATI il 27/11/1947 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso sono caratterizzati da genericità e dall'intento di riprodurre censure in realtà pienamente esaminate dalla Corte: a conferma della ravvisata • reticenza del ricorrente, nella sentenza impugnata si segnala la pertinenza e la rilevanza della testimonianza di Grillo e si sottolinea inoltre come in base al quadro probatorio acquisito, costituito da conversazioni intercettate e da riprese video, dovesse innanzi tutto escludersi una conoscenza superficiale del Barbaro da parte del ricorrente e in secondo luogo dovesse ritenersi provata la diretta partecipazione di entrambi ad un incontro avvenuto t+ ir all'interno del capannone presso GM Gomme, destinato a risolvere la questione legata ad un debito di Trimboli, nel quale avrebbero dovuto svolgere un ruolo rilevante tanto il ricorrente che Barbaro, a dimostrazione dell'autorevolezza di quest'ultimo;

Parole chiave

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pericolo di collusione con testimoni audizione o interrogatorio difficoltà linguistiche partecipazione al reato controinterrogatorio del ministero pubblico oltraggio alla corte
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRILLO MICHELE nato a PLATI il 27/11/1947 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso sono caratterizzati da genericità e dall'intento di riprodurre censure in realtà pienamente esaminate dalla Corte: a conferma della ravvisata • reticenza del ricorrente, nella sentenza impugnata si segnala la pertinenza e la rilevanza della testimonianza di Grillo e si sottolinea inoltre come in base al quadro probatorio acquisito, costituito da conversazioni intercettate e da riprese video, dovesse innanzi tutto escludersi una conoscenza superficiale del Barbaro da parte del ricorrente e in secondo luogo dovesse ritenersi provata la diretta partecipazione di entrambi ad un incontro avvenuto t+ ir all'interno del capannone presso GM Gomme, destinato a risolvere la questione legata ad un debito di Trimboli, nel quale avrebbero dovuto svolgere un ruolo rilevante tanto il ricorrente che Barbaro, a dimostrazione dell'autorevolezza di quest'ultimo;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden