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Ordinanza — n. 34440/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of critical engagement with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34440/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Florin Ilie Pinte Calderaru inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the Milan Court of Appeal's decision of December 2022, but the court found his grounds to be merely assertive complaints without critical engagement with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to substantiate its objections with specific legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it consists of generic assertions that do not critically engage with the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds assertive complaints critical engagement procedural costs Cassa delle ammende Italian civil procedure verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARARU FLORIN ILIE PINTE nato il 03/04/1987 avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è generico, in quanto basato su doglianze meramente assertive, che non si correlano in termini critici con la motivazione della sentenza impugnata; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere est