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Ordinanza — n. 34439/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to non-prevalence of generic mitigating factors against recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34439/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances should override the aggravating effect of repeated recidivism. The court rejected this, ruling that such mitigations cannot prevail over recidivism under Article 69 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 69 cod. pen.; Generic mitigating circumstances cannot prevail over repeated recidivism when the latter has been assessed without defects.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repeated recidivism generic mitigating factors Article 69 Penal Code procedural costs award recidiva nell'infrazione attenuazione libera della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 69 cod. pen.
non avrebbero potuto essere ritenute prevalenti, stante il divieto di cui all'art. 69 cod. pen.;
art. 69 cod. pen
non avrebbero potuto essere ritenute prevalenti, stante il divieto di cui all'art. 69 cod. pen.;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTONE SALVATORE nato a CATANIA il 03/10/1988 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, essendo stata applicata con valutazione immune da vizi la recidiva reiterata, le pur riconosciute attenuanti generiche. non avrebbero potuto essere ritenute prevalenti, stante il divieto di cui all'art. 69 cod. pen.;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere est nsore Il Presidente