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Ordinanza — n. 34437/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic and unfounded, ordering payment of court costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34437/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Tambone, Presta, and Verardi inadmissible. The court found the appeals generic and unsupported, noting the appellants had previously waived arguments regarding liability and the grounds for sentencing adjustments. Consequently, the appellants were condemned to pay procedural costs and a fine to the fine collection fund.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or unfounded appeals lacking specific grounds for the requested judgment of precedence of mitigating circumstances are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic appeal unfounded appeal waiver of liability procedural costs fine collection fund sentencing mitigation attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TAMBONE FRANCESCO nato a TARANTO il 06/04/1994 PRESTA FRANCESCO nato a TARANTO il 13/07/1996 VERARDI EZIO nato a TARANTO il 17/05/1997 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso nell'interesse di Presta e Verardi è aspecifico, a fronte della pregressa rinuncia a motivi inerenti alla responsabilità e delle ragioni alla base della rideterminazione della pena; ritenuto che il ricorso di Tambone è del pari generico e comunque manifestamente infondato, in assenza dell'indicazione di ragioni a sostegno dell'invocato giudizio di prevalenza delle attenuanti;

Ritenuto dunque che i ricorsi sono inammissibili, conseguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente