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Ordinanza — n. 34436/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to late lawyer change and merit-based re-evaluation requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34436/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision regarding non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code and the application of specific mitigating circumstances. The court ruled that the request for a new hearing due to a late change of counsel was unfounded because oral proceedings had already commenced, and the merit-based arguments were rejected based on established legal precedents.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 385 comma 4 cod. pen.; Art. 62 comma 1 n. 6 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it seeks a different assessment of the merits or relies on late procedural requests that do not justify a remand of the hearing.

Parole chiave

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inadmissible appeal late change of counsel non-punishment provision mitigating circumstances court costs and fine evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo è volto a sollecitare un diverso approccio valutativo inerente al merito con riguardo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 385 comma 4 cod. pen.
Art. 62 comma 1 n. 6 cod. pen.
e, nel contempo, di quella di cui all'art. 62, comma primo n.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo è volto a sollecitare un diverso approccio valutativo inerente al merito con riguardo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 4186 del 23/10/2002
(sul punto Sez. 7, n. 4186 del 23/10/2002, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURETTI EUPREMIO nato a BEAUNE( FRANCIA) il 17/10/1974 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendo stato correttamente rilevato dalla Corte che il mutamento del difensore, dopo che erano decorsi i termini per la richiesta di trattazione orale e dunque in presenza del consolidato svolgimento di udienza con trattazione cartolare, non conferiva al nuovo difensore il diritto di chiedere ed ottenere un rinvio dell'udienza fissata;

Ritenuto che il secondo motivo è volto a sollecitare un diverso approccio valutativo inerente al merito con riguardo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., correttamente esclusa con motivazione immune da vizi logici e giuridici; Ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato e comunque volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine all'inapplicabilità nel caso in esame (:lell'attenuante speciale di cui all'art. 385 comma quarto cod. pen. e, nel contempo, di quella di cui all'art. 62, comma primo n.

6) cod. pen. (sul punto Sez. 7, n. 4186 del 23/10/2002, dep. 2003, Tonti, Rv. 223319) e in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione delle attenuanti generiche, precluse dai plurimi precedenti; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il