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Ordinanza — n. 34434/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against late appeal declaration due to incorrect 70-day term assumption versus actual 60-day term.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34434/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the lower court's dismissal of the appeal to be inadmissible. The appellant argued the first-instance judgment used a 70-day deadline, but the court found the actual deadline was 60 days, rendering the appeal late. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 166 c.p.c.: An appeal against the inadmissibility of an appeal is inadmissible if the appellant relies on a false assumption regarding the procedural deadline established in the first-instance judgment.

Parole chiave

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inadmissibility appeal procedural deadline judicial error assumption Cassazione ordinanza processual fine tempestività dell'inoltro istanza tardiva di restituzione dei termini termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 166 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOGNAMILLO ROSARIO nato a POZZUOLI il 16/03/1971 avverso l'ordinanza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello, giudicato tardivo, sulla base di un assunto -cioè che nella sentenza di primo grado fosse stato indicato un termine di . giorni settanta- che è documentalmente smentito, risultando un termine di giorni sessanta, alla luce del quale il gravame era stato presentato dopo la prevista scadenza;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere