Ordinanza — n. 34433/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KROSI MARIO ( ALIAS HURDHA MARTIN ) nato il 06/03/1984 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte spiegato che la condotta fu tenuta in presenza di più persone, che avevano sentito o erano state comunque in condizione di sentire le frasi oltraggiose pronunciate dal ricorrente, profilo con il quale il ricorso non si misura specificamente;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34433/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KROSI MARIO ( ALIAS HURDHA MARTIN ) nato il 06/03/1984 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte spiegato che la condotta fu tenuta in presenza di più persone, che avevano sentito o erano state comunque in condizione di sentire le frasi oltraggiose pronunciate dal ricorrente, profilo con il quale il ricorso non si misura specificamente;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KROSI MARIO ( ALIAS HURDHA MARTIN ) nato il 06/03/1984 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte spiegato che la condotta fu tenuta in presenza di più persone, che avevano sentito o erano state comunque in condizione di sentire le frasi oltraggiose pronunciate dal ricorrente, profilo con il quale il ricorso non si misura specificamente;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente