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Ordinanza — n. 34432/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and reiterates lower court's reasoning without identifying reasoning defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34432/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply a specific mitigating circumstance, but the court found the appeal merely reiterated arguments already examined. The court ruled that since the lower court had adequately reconstructed the facts and excluded the alleged arbitrary act, the appeal lacked specific grounds to challenge the reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined by the lower court without identifying specific defects in the reasoning or providing new grounds to challenge the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reiteration of arguments mitigating circumstance procedural costs impugnazione di decisioni amministrative legittimazione a ricorrere atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAVORO ANTONIO nato a NAPOLI il 14/05/1967 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, incentrato sull'applicazione almeno in forza putativa della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., risulta formulato genericamente, reiterando assertivamente le deduzioni esaminate dalla Corte, che ha motivatamente ricostruito la vicenda ed escluso sia la configurabilità di un atto arbitrario sia la sua declinazione in termini putativi, senza che siano stati individuati vizi del ragionamento;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente