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Ordinanza — n. 34425/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds and generic non-punishment arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34425/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellants to pay court costs and a fine. The appellants argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found their arguments generic and not specifically developed in the second instance. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the procedural requirements for admissibility regarding the specific legal grounds raised.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on grounds not specifically deduced in the judgment under review or if it is merely generic without substantiating the alleged legal hypothesis.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-punishment ground generic argumentation Article 131-bis procedural defect pena minima adeguamento della pena pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo, ancora riguardante la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NADOLU ADRIAN FLORIN nato il 18/07/1989 BALASA MADALIN IONUT nato il 07/01/1992 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso non è consentito, in quanto incentrato su temi non specificamente dedotti nel giudizio di appello (il dolo e la non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.) e comunque oggetto di doglianze assertivamente formulate;

Ritenuto che il secondo motivo, ancora riguardante la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è genericamente proposto, limitandosi a segnalare / l'irrogazione di una pena pari al minimo ma senza soffermarsi sugli elementi che integrano l'ipotesi invocata, ferma restando l'inapplicabilità di una pena inferiore; Ritenuto dunque che il ricorso è inamnniissibile, conseguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti 3i pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme