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Ordinanza — n. 34420/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and seeks merit review without addressing non-arbitrary lower court valuation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34420/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's sole ground for review was a generic challenge to the sanction, which the court found insufficient because it merely requested a different merit judgment without engaging with the lower court's non-arbitrary reasoning. Consequently, the court rejected the request to re-evaluate the facts, upholding the original decision based on the lack of specific legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal must be specific and substantive; generic complaints seeking a new merit review without addressing the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds merit review procedural costs sanction valuation controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGERAME DOMENICO nato a BARI il 20/01/1986 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, è genericamente formulato e volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, senza confrontarsi con la non arbitraria valutazione della Corte, che ha dato conto delle ragioni su cui ha fondato il proprio giudizio; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente