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Ordinanza — n. 34419/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against non-appealable archiving order, allowing prosecution to proceed de plano.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34419/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it was filed against an archiving order that is legally non-appealable. The defendant argued against the order, but the public prosecutor successfully opposed the request to dismiss the case. Consequently, the court permitted the prosecution to proceed immediately with a declaration of guilt and ordered the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 446 c.p.p.; Art. 447 c.p.p.: When an archiving order is issued after a public prosecutor's opposition, the order is non-appealable, allowing the court to proceed de plano with a declaration of guilt and impose penalties.

Parole chiave

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archiving order non-appealable proceed de plano public prosecutor opposition criminal procedure code denuncia mendace sospensione dell'istruzione ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 446 c.p.p.
Art. 447 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERNARELLI DANIELE nato a PESCARA il 15/10/1970 avverso l'ordinanza del 15/11/2022 del GIP TRIBUNALE di PESCARAgto avviso alle partii/ udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile, costituito da ordinanza di archiviazione, che ha dato conto della proposta opposizione, nondimeno rigettandone le indicazioni e accogliendo la richiesta del Pubblico ministero; Ritenuto dunque che può procedersi con declaratoria de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente