Ordinanza — n. 34280/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARAMIA ANNA MARIA nato a ROMA il 20/09/197:3 avverso l'ordinanza del 04/04/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 4 aprile 2023, con la quale il Tribunale di Roma rigettava la richiesta avanzata da Anna Maria Caramia, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-9 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da Anna Maria Caramia e della notevole ampiezza dell'arco temporale in cui le condotte di cui si controverte erano state commesse, compreso tra il 2011 e il 2018, che impediva di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34280/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01.). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Anna Maria Caramia deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARAMIA ANNA MARIA nato a ROMA il 20/09/197:3 avverso l'ordinanza del 04/04/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 4 aprile 2023, con la quale il Tribunale di Roma rigettava la richiesta avanzata da Anna Maria Caramia, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-9 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da Anna Maria Caramia e della notevole ampiezza dell'arco temporale in cui le condotte di cui si controverte erano state commesse, compreso tra il 2011 e il 2018, che impediva di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso della condannata, resa evidente dall'elevato numero di condanne riportate tra I 2011 e il 2018, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01;
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01.). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Anna Maria Caramia deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. EP—S2 TATA IN CANCELLERIA Così dec