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Ordinanza — n. 34279/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34279/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34279/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIGOTTI ENRICO nato a UDINE il 18/09/1963 avverso l'ordinanza del 13/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 13 dicembre 2022, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Trieste disponeva la proroga della misura di sicurezza della libertà vigilata applicata a Enrico Bigotti, con provvedimento del 9 giugno 2021, per la durata di un anno. Ritenuto che il ricorso di Bigotti, pur censurando l'incongrua valutazione dei presupposti per la proroga della libertà vigilata, chiede una rivalutazione della pericolosità sociale del ricorrente, su cui il Tribunale di sorveglianza di Trieste si soffermava in termini ineccepibili.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34279/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 13 dicembre 2022, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Trieste disponeva la proroga della misura di sicurezza della libertà vigilata applicata a Enrico Bigotti, con provvedimento del 9 giugno 2021, per la durata di un anno. Ritenuto che il ricorso di Bigotti, pur censurando l'incongrua valutazione dei presupposti per la proroga della libertà vigilata, chiede una rivalutazione della pericolosità sociale del ricorrente, su cui il Tribunale di sorveglianza di Trieste si soffermava in termini ineccepibili.

Parole chiave

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massima inquisitoria sociale disposizioni in materia sociale assistenza riabilitativa esclusione sociale soppressione dell'aiuto sociale revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIGOTTI ENRICO nato a UDINE il 18/09/1963 avverso l'ordinanza del 13/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 13 dicembre 2022, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Trieste disponeva la proroga della misura di sicurezza della libertà vigilata applicata a Enrico Bigotti, con provvedimento del 9 giugno 2021, per la durata di un anno. Ritenuto che il ricorso di Bigotti, pur censurando l'incongrua valutazione dei presupposti per la proroga della libertà vigilata, chiede una rivalutazione della pericolosità sociale del ricorrente, su cui il Tribunale di sorveglianza di Trieste si soffermava in termini ineccepibili.

Ritenuto che la proroga della misura di sicurezza veniva giustificata dal comportamento assunto dal ricorrente durante il periodo in cui era sottoposto a osservazione, da cui si desumeva la sistematica inottemperanza delle prescrizioni impostegli - tra cui quelle relative alla presentazione periodica presso la Questura di Udine - e l'inosservanza delle direttive fornitegli dal Centro di Salute Mentale di Udine. Ritenuto che il provvedimento impugnato assic:urava il giusto contemperamento tra la necessità di impedire la commissione di ulteriori infrazioni penali da parte di Bigotti con i suoi diritti individuali, il cui rispetto veniva garantito con la concessione di numerose autorizzazioni, funzionali a soddisfare le esigenze personali del condannato.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Enrico Bigotti deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il