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Ordinanza — n. 34278/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34278/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34278/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI MICHELE nato a BARI il 24/05/1974 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 17 febbraio 2023, con la quale la Corte di appello di Bari, in riforma della decisione impugnata, aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio irrogato a Michele Martinelli, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in un anno di reclusione. Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti il 24 novembre 2013, peraltro non contestati da Martinelli, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla sua posizione, essendo incontroverse le violazioni della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che gli era stata applicata dal Tribunale di Bari il 13 febbraio 2013.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34278/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il trattamento sanzionatorio irrogato a Michele Martinelli discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati e tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento ulteriori valutazioni, l'esimente invocata, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e delle modalità di concretizzazione della condotta illecita del ricorrente, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, "fushaj, Rv. 266591 - 01).

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori responsabilità penale impunità azione di responsabilità difetto di legittimazione del ministero pubblico carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI MICHELE nato a BARI il 24/05/1974 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 17 febbraio 2023, con la quale la Corte di appello di Bari, in riforma della decisione impugnata, aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio irrogato a Michele Martinelli, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in un anno di reclusione. Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti il 24 novembre 2013, peraltro non contestati da Martinelli, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla sua posizione, essendo incontroverse le violazioni della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che gli era stata applicata dal Tribunale di Bari il 13 febbraio 2013.

Ritenuto che il trattamento sanzionatorio irrogato a Michele Martinelli discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati e tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento ulteriori valutazioni, l'esimente invocata, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e delle modalità di concretizzazione della condotta illecita del ricorrente, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, "fushaj, Rv. 266591 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Michele Martinelli deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q.114. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i