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Ordinanza — n. 34277/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34277/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34277/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TATONE RAFFAELE nato a MILANO il 22/09/1987 avverso l'ordinanza del 22/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 22 febbraio 2023, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Genova revocava l'affidamento in prova precedentemente concesso a Raffaele Tatone, ai sensi dell'ari:. 94 T.U. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il ricorso di Tatone, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la revoca della misura dell'affidamento in prova terapeutico concessa al condannato, che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Genova.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34277/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 22 febbraio 2023, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Genova revocava l'affidamento in prova precedentemente concesso a Raffaele Tatone, ai sensi dell'ari:. 94 T.U. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il ricorso di Tatone, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la revoca della misura dell'affidamento in prova terapeutico concessa al condannato, che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Genova.

Parole chiave

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tutela di famiglia affezioni psichiche statuto di rifugiato allontanamento malgrado rischio di persecuzione riabilitazione domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TATONE RAFFAELE nato a MILANO il 22/09/1987 avverso l'ordinanza del 22/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 22 febbraio 2023, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Genova revocava l'affidamento in prova precedentemente concesso a Raffaele Tatone, ai sensi dell'ari:. 94 T.U. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il ricorso di Tatone, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la revoca della misura dell'affidamento in prova terapeutico concessa al condannato, che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Genova.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Genova ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando c:he il ricorrente era stato, ripetutamente e inutilmente, diffidato dal Magistrato di sorveglianza di Genova, che lo aveva invitato ad assumere un comportamento collaborativo con le autorità sanitarie - astenendosi dall'assumere sostanze stupefacenti - e rispettoso delle prescrizioni imposte in sede di concessione del beneficio. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Raffaele Tatone deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il