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Ordinanza — n. 34276/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34276/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34276/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALE FABIO nato a ROMA il 29/04/1969 avverso l'ordinanza del 15/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa il 15 febbraio 2023, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di accertamento della collaborazione impossibile formulata da Fabio Casale, ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen. Ritenuto che il ricorso di Casale, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per l'adozione della declaratoria di inesigibilità della collaborazione controversa, ai sensi dell'art. 58- ter Ord.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34276/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa il 15 febbraio 2023, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di accertamento della collaborazione impossibile formulata da Fabio Casale, ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen. Ritenuto che il ricorso di Casale, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per l'adozione della declaratoria di inesigibilità della collaborazione controversa, ai sensi dell'art. 58- ter Ord.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti precedenti penali rilevanti permesso di promuovere un procedimento penale recidiva nell'infrazione sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALE FABIO nato a ROMA il 29/04/1969 avverso l'ordinanza del 15/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa il 15 febbraio 2023, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di accertamento della collaborazione impossibile formulata da Fabio Casale, ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen. Ritenuto che il ricorso di Casale, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per l'adozione della declaratoria di inesigibilità della collaborazione controversa, ai sensi dell'art. 58- ter Ord.

Pen., che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Roma. Ritenuto che, in relazione ai delitti per i quali il ricorrente era detenuto, ex artt. 73, 74 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, derivanti dal suo inserimento nel mercato degli stupefacenti, non era stato fornito alcun apporto processuale idoneo a ritenere applicabile al caso in esame la disciplina dell'art. 58-ter Ord. pen., nei termini correttamente esplicitati a pagina 6 del provvedimento impugnato, in cui si evidenziava che «la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità non può essere ritenuta integrale, atteso che sicuramente i singoli episodi riguardanti persone ed attività delittuose che sono stati lumeggiati non esauriscono la ricostruzione integrale della rete di attività illecite perpetrata quale attuazione del programma criminoso del sodalizio e la completa individuazione dell'organico dei sodali dell'associazione».

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Fabio Casale deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023. (:)EPOSITATA IN CANC:ELLERIA