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Sentenza — n. 34275/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34275/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34275/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARGIOTTA VINCENZO nato a CANOSA DI PUGLIA il 29/12/1985 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso avverso la sentenza del 22 settembre 2022, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui Vincenzo Margiotta era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. n59. Ritenuto che il ricorso in esame non può ritenersi inammissibile, attesa l'astratta plausibilità delle censure difensive, relative alla formulazione del giudizio di responsabilità nei confronti di Margiotta e al trattamento sanzionatorio irrogatogli nel giudizio di merito.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34275/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. n59. Ritenuto che il ricorso in esame non può ritenersi inammissibile, attesa l'astratta plausibilità delle censure difensive, relative alla formulazione del giudizio di responsabilità nei confronti di Margiotta e al trattamento sanzionatorio irrogatogli nel giudizio di merito.

Parole chiave

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osservanza dei termini detenzione eccessiva sospensione di pena periodo di controllo sospensione dell'istruzione semiprigionia

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Né sussistono, quantomeno allo stato, i presupposti per il proscioglimento con formula di merito a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARGIOTTA VINCENZO nato a CANOSA DI PUGLIA il 29/12/1985 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso la sentenza del 22 settembre 2022, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui Vincenzo Margiotta era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. n59. Ritenuto che il ricorso in esame non può ritenersi inammissibile, attesa l'astratta plausibilità delle censure difensive, relative alla formulazione del giudizio di responsabilità nei confronti di Margiotta e al trattamento sanzionatorio irrogatogli nel giudizio di merito.

Ritenuto che, nelle more, il procedimento, deve ritenersi estinto per prescrizione, tenuto conto del fatto che il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 risulta accertato il 17 maggio 2017. Considerati, infatti, il titolo di reato, l'epoca di commissione e il p, prolungamento per gli atti interruttivi il termine massimo prolungato della prescrizione dell'ipotesi contravvenzionale oggetto di contestazione è So interamen eYalla data di celebrazione del presente procedimento. La declaratoria di estinzione del reato può essere adottata in questa sede processuale, in quanto la difesa di Margiotta, pur non avendo espressamente sollecitato tale pronunzia, non ha manifestato la volontà di rinunciare alla causa estintiva del reato.

Né sussistono, quantomeno allo stato, i presupposti per il proscioglimento con formula di merito a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 3 l