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Ordinanza — n. 34274/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34274/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34274/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRANOVA ROBERTO nato a PARTINICO il 16/03/1984 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; 3of Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza dell'Il. ottobre 2022, con la quale la Corte di appello di Palermo aveva confermato la decisione impugnata, con cui Roberto Terranova era stato condannato alla pena di un mese e dieci giorni di arresto, per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. Ritenuto che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Palermo, nel rispetto delle regole della logica, in conformità delle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01;

Regesto Legislator

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art. 660 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34274/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Roberto Terranova deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito colpa del patrocinatore oltraggio alla corte accuse di abuso actio confessoria perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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art. 660 cod. pen
ottobre 2022, con la quale la Corte di appello di Palermo aveva confermato la decisione impugnata, con cui Roberto Terranova era stato condannato alla pena di un mese e dieci giorni di arresto, per il reato di cui all'art. 660 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRANOVA ROBERTO nato a PARTINICO il 16/03/1984 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; 3of

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza dell'Il. ottobre 2022, con la quale la Corte di appello di Palermo aveva confermato la decisione impugnata, con cui Roberto Terranova era stato condannato alla pena di un mese e dieci giorni di arresto, per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. Ritenuto che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Palermo, nel rispetto delle regole della logica, in conformità delle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01;

Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, Santo Gioacchino Iacono, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione processuale di Roberto Terranova, non potendosi dubitare dell'atteggiamento molesto assunto dall'imputato nei confronti della vittima, protrattosi dal settembre del 2017 al maggio del 2018. Ritenuto che sulle ragioni che non consentivano il riconoscimento dell'oblazione invocata dall'imputato la Corte di appello di Palermo si soffermava correttamente, richiamando, a pagina 1 della sentenza impugnata, la gravità dei fatti di reato e i precedenti penali del ricorrente.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Roberto Terranova deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. DEPOSITATA Così deciso il 3 luglio 2023. IN CANCE