Ordinanza — n. 34271/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: MEERI MEHER nato il 26/01/1986 avverso la sentenza del 25/01/2023 del GIUDICE DI PACE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 25 gennaio 2023, con la quale il Giudice di Pace di Lucca condannava Meher Mejer alla pena di 10.000,00 euro di multa, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti di polizia giudiziaria svolti dagli agenti del Commissariato di Viareggio il 28 dicembre 2017 - che consentivano di accertare che l'imputato si era reso inottemperante all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso nei suoi confronti dal Questore di Livorno, notificatagli il 30 settembre 2017 -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, non ricorrendo cause di giustificazione che legittimavano il suo trattenimento nel territorio italiano, così come canonizzate dalla Suprema Corte (Sez. 1, n. 35707 del 14/06/2019, Aibangbee, Rv. 276810 - 01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34271/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Meher Mejer deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: MEERI MEHER nato il 26/01/1986 avverso la sentenza del 25/01/2023 del GIUDICE DI PACE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 25 gennaio 2023, con la quale il Giudice di Pace di Lucca condannava Meher Mejer alla pena di 10.000,00 euro di multa, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti di polizia giudiziaria svolti dagli agenti del Commissariato di Viareggio il 28 dicembre 2017 - che consentivano di accertare che l'imputato si era reso inottemperante all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso nei suoi confronti dal Questore di Livorno, notificatagli il 30 settembre 2017 -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, non ricorrendo cause di giustificazione che legittimavano il suo trattenimento nel territorio italiano, così come canonizzate dalla Suprema Corte (Sez. 1, n. 35707 del 14/06/2019, Aibangbee, Rv. 276810 - 01;
Sez. 1, n. 55 del 01/12/2010, Vucitrna, Rv. 249494 - 01). Ritenuto che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., che, com'è noto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che lo connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, correttamente non riscontrate con riferimento alla posizione processuale di Mejer (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01;
Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Meher Mejer deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
ADEPOS!TATA IN CANCELLERIA Così deciso il 3