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Ordinanza — n. 34268/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34268/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34268/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADULOVIK DONKA nato il 25/09/1969 avverso l'ordinanza del 05/04/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 5 aprile 2023, con la quale il Tribunale di Roma rigettava la richiesta avanzata da Donka Radulovik, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sette sentenze irrevocabili presupposte. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da Donka Radulovik e della notevole ampiezza dell'arco temporale in cui i reati di cui si controverte erano stati commessi, compreso tra il 1995 e il 2017, che impediva di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio giurisdizionale (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34268/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaroi, Rv. 245833 - 0:1). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Donka Radulovik deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, deterrninabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. iDEPOS1TATA Così deciso il 3 luglio 2023.

Parole chiave

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misure restrittive nei confronti della Russia domanda d'asilo di rom denuncia penale legittimazione a contestare licenza assistenza all’Ucraina esclusione dei nova

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 5 aprile 2023, con la quale il Tribunale di Roma rigettava la richiesta avanzata da Donka Radulovik, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADULOVIK DONKA nato il 25/09/1969 avverso l'ordinanza del 05/04/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 5 aprile 2023, con la quale il Tribunale di Roma rigettava la richiesta avanzata da Donka Radulovik, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sette sentenze irrevocabili presupposte. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da Donka Radulovik e della notevole ampiezza dell'arco temporale in cui i reati di cui si controverte erano stati commessi, compreso tra il 1995 e il 2017, che impediva di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio giurisdizionale (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine„ come nel caso di Radulovik, resa evidente dall'elevato numero di condanne riportate nell'arco temporale esaminato, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso alla continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01;

Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaroi, Rv. 245833 - 0:1). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Donka Radulovik deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, deterrninabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. iDEPOS1TATA Così deciso il 3 luglio 2023.

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