Ordinanza — n. 34267/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO CIRIACO nato a FOGGIA il 25/12/1990 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 7 ottobre 2022, con la quale la Corte di appello di Bari, per quanto di interesse ai presenti fini, in riforma della decisione impugnata, condannava Ciriaco De Stefano alla pena di un anno, sei mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, per i reati di cui ai capi B e C Ritenuto che il trattamento sanzionatorio irrogato a De Stefano, contro cui si appuntano le censure difensive, discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti oggetto di contestazione, che venivano, vagliati dalla Corte territoriale nel pieno rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto dell'elevato disvalore dei comportamenti criminosi ascritti all'imputato ai capi B e C della rubrica, che non consentiva la mitigazione della pena invocata dal suo difensore, anche tenuto conto delle condanne irrogate al ricorrente in altri procedimenti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34267/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'elevato disvalore delle condotte illecite rende prive di rilievo, favor rei, le dichiarazioni confessorie rese del ricorrente all'udienza dell'Il marzo 2016, che, peraltro, oltre a essere finalizzate ad alleggerire la sua posizione processuale, si inseriscono in un quadro probatorio pienamente consolidato - a seguito del suo arresto in flagranza di reato - e univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Ciriaco De Stefano deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO CIRIACO nato a FOGGIA il 25/12/1990 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 7 ottobre 2022, con la quale la Corte di appello di Bari, per quanto di interesse ai presenti fini, in riforma della decisione impugnata, condannava Ciriaco De Stefano alla pena di un anno, sei mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, per i reati di cui ai capi B e C Ritenuto che il trattamento sanzionatorio irrogato a De Stefano, contro cui si appuntano le censure difensive, discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti oggetto di contestazione, che venivano, vagliati dalla Corte territoriale nel pieno rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto dell'elevato disvalore dei comportamenti criminosi ascritti all'imputato ai capi B e C della rubrica, che non consentiva la mitigazione della pena invocata dal suo difensore, anche tenuto conto delle condanne irrogate al ricorrente in altri procedimenti.
Ritenuto che l'elevato disvalore delle condotte illecite rende prive di rilievo, favor rei, le dichiarazioni confessorie rese del ricorrente all'udienza dell'Il marzo 2016, che, peraltro, oltre a essere finalizzate ad alleggerire la sua posizione processuale, si inseriscono in un quadro probatorio pienamente consolidato - a seguito del suo arresto in flagranza di reato - e univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Ciriaco De Stefano deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso