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Ordinanza — n. 34265/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34265/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34265/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCANGELO VALENTINO nato a AFRAGOLA il 20/09/1961 avverso l'ordinanza del 02/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 2 febbraio 2023, con cui il Tribunale di sorveglianza di Sassari respingeva il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata presentata da Valentino Arcangelo per il semestre compreso tra il 27 aprile e il 27 ottobre 1994. Ritenuto che l'ordinanza impugnata valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che il ricorrente, in epoca successiva al semestre oggetto di vaglio esecutivo, era stato condannato per la commissione dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, manifestando la sua elevata pericolosità sociale.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34265/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 2 febbraio 2023, con cui il Tribunale di sorveglianza di Sassari respingeva il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata presentata da Valentino Arcangelo per il semestre compreso tra il 27 aprile e il 27 ottobre 1994. Ritenuto che l'ordinanza impugnata valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che il ricorrente, in epoca successiva al semestre oggetto di vaglio esecutivo, era stato condannato per la commissione dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, manifestando la sua elevata pericolosità sociale.

Parole chiave

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riesame dell'entità pena revoca della liberazione condizionale riabilitazione riduzione della pena sanzioni penali riesame della curatela

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCANGELO VALENTINO nato a AFRAGOLA il 20/09/1961 avverso l'ordinanza del 02/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 2 febbraio 2023, con cui il Tribunale di sorveglianza di Sassari respingeva il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata presentata da Valentino Arcangelo per il semestre compreso tra il 27 aprile e il 27 ottobre 1994. Ritenuto che l'ordinanza impugnata valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che il ricorrente, in epoca successiva al semestre oggetto di vaglio esecutivo, era stato condannato per la commissione dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, manifestando la sua elevata pericolosità sociale.

Ritenuto che la gravità delle condotte di Arcangelo esplica i suoi effetti sull'interno periodo oggetto di osservazione, come correttamente evidenziato dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave, idoneo a far presumere che non abbia partecipato in modo pieno ed incondizionato all'opera di rieducazione per tutto il periodo in valutazione» (Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, Palamara, Rv. 251677 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Valentino Arcangelo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. •

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso