Ordinanza — n. 34264/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUTILO FABRIZIO nato a ROMA il 24/01/1990 avverso l'ordinanza del 16/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 febbraio 2023, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava l'appello contro il provvedimento di applicazione della libertà vigilata, disposta nei confronti Fabrizio Rutilo, per la durata di due anni. Ritenuto che il ricorso di Rutilo, pur censurando l'incongrua valutazione dei presupposti per l'applicazione della libertà vigilata, chiede una rivalutazione della pericolosità sociale del ricorrente, su cui il Tribunale di sorveglianza di Sassari si soffermava in termini ineccepibili.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34264/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Fabrizio Rutilo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUTILO FABRIZIO nato a ROMA il 24/01/1990 avverso l'ordinanza del 16/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 febbraio 2023, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava l'appello contro il provvedimento di applicazione della libertà vigilata, disposta nei confronti Fabrizio Rutilo, per la durata di due anni. Ritenuto che il ricorso di Rutilo, pur censurando l'incongrua valutazione dei presupposti per l'applicazione della libertà vigilata, chiede una rivalutazione della pericolosità sociale del ricorrente, su cui il Tribunale di sorveglianza di Sassari si soffermava in termini ineccepibili.
Ritenuto che l'applicazione della misura di sicurezza veniva giustificata dall'affiliazione del ricorrente nel Clan Spada, per il quale era stato condannato dalla Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 gennaio 2021, divenuta irrevocabile il 13 gennaio 2022. Ritenuto che il provvedimento impugnato assicurava il giusto contemperamento tra la necessità di impedire la commissione di ulteriori infrazioni penali da parte di Rutilo con i suoi diritti individuali, il cui rispetto veniva garantito dal percorso argomentativo esplicitato nel provvedimento impugnato.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Fabrizio Rutilo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il