Ordinanza — n. 34261/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIBALDI REMO nato a FOGGIA il 03/01/1971 avverso l'ordinanza del 14/03/2023 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 14 marzo 2023, con cui il Tribunale di Foggia rigettava la richiesta avanzata da Remo Tibaldi, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti a) e b) del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da Remo Tibaldi - attestata dalla diversità del /ocus commissi delicti - e dell'ampiezza dell'arco temporale in cui i reati di cui si controverte erano stati commessi, compreso tra il 2006 e il 2012, che impediva di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34261/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Remo Tibaldi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.I1v1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore! della Cassa delle ammende. FOTEEPOSTATA Così deciso il 3 luglio 2023.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIBALDI REMO nato a FOGGIA il 03/01/1971 avverso l'ordinanza del 14/03/2023 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 14 marzo 2023, con cui il Tribunale di Foggia rigettava la richiesta avanzata da Remo Tibaldi, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti a) e b) del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da Remo Tibaldi - attestata dalla diversità del /ocus commissi delicti - e dell'ampiezza dell'arco temporale in cui i reati di cui si controverte erano stati commessi, compreso tra il 2006 e il 2012, che impediva di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Tibaldi, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro,, Rv. 245833 - 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Remo Tibaldi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.I1v1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore! della Cassa delle ammende. FOTEEPOSTATA Così deciso il 3 luglio 2023.
IIN CANCELLERIA