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Ordinanza — n. 34260/2023 — snpen Generato dall'IA

Continuity of crimes claim dismissed due to lack of premeditation and heterogeneous offenses over a long period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34260/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Sglavo's appeal inadmissible, rejecting his request to have multiple crimes treated as a continuous offense under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. The court found the alleged crimes were not homogeneous in execution and occurred over a vast timeframe from 2000 to 2011, lacking the necessary premeditation for continuity. Consequently, the court ruled that Sglavo's repeated illegal acts represented habitual criminality rather than a pre-planned program of life, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The continuity of crimes requires a premeditated plan connecting heterogeneous offenses, which is absent when acts are separated by long periods and driven by habitual criminality rather than a unified criminal program.

Parole chiave

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continuity of crimes premeditated plan heterogeneous offenses habitual criminality Article 671 code criminal program inadmissible appeal criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 27 ottobre 2022, con la quale la Corte di appello di Firenze rigettava la richiesta avanzata da Giovanni Sglavo, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 27 ottobre 2022, con la quale la Corte di appello di Firenze rigettava la richiesta avanzata da Giovanni Sglavo, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
252950 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGLAVO GIOVANNI nato a CARINARO il 18/06/1954 avverso l'ordinanza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 27 ottobre 2022, con la quale la Corte di appello di Firenze rigettava la richiesta avanzata da Giovanni Sglavo, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-4 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da Giovanni Sglavo e della notevole ampiezza dell'arco temporale in cui i reati di cui si controverte erano stati commessi, compreso tra il 2000 e il 2011, che impediva di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Sglavo, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 0:1.).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giovanni Sglavo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. .DEPOSITATA Così deciso il 3 luglio 2023. IN CANCELLE