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Ordinanza — n. 34257/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for suspended sentence execution as prior judgment on revocation is res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34257/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Kurti's appeal inadmissible regarding the execution of a suspended sentence previously revoked. Kurti argued for a conditional suspension based on new continuations, but the court found he must have challenged the original revocation judgment from 2016, which is now final. Consequently, the appeal was rejected because the legal issue was already settled by the prior res judicata decision.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the execution of a suspended sentence after its revocation is inadmissible if the revocation judgment has become res judicata, as the proper remedy was to contest the original revocation ruling.

Parole chiave

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suspended sentence execution res judicata principle conditional suspension appeal penal procedure appeal prior judgment finality revoca della sospensione condizionale tempestività dell'istanza di ricusazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 31 marzo 2023, con cui il Tribunale di Torino rigettava la richiesta avanzata da Argjend Kurti, finalizzata a ottenere la sospensione condizionale della pena, precedentemente revocata, dopo il riconoscimento della continuazione, effettuato ex art. 671 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 31 marzo 2023, con cui il Tribunale di Torino rigettava la richiesta avanzata da Argjend Kurti, finalizzata a ottenere la sospensione condizionale della pena, precedentemente revocata, dopo il riconoscimento della continuazione, effettuato ex art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KURTI ARG.IEND nato il 16/01/1994 avverso l'ordinanza del 31/03/2023 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 31 marzo 2023, con cui il Tribunale di Torino rigettava la richiesta avanzata da Argjend Kurti, finalizzata a ottenere la sospensione condizionale della pena, precedentemente revocata, dopo il riconoscimento della continuazione, effettuato ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda giurisdizionale, che risulta vagliato dal Tribunale di Torino con un percorso argomentativo congruo e conforme alle emergenze processuali.

Ritenuto che la sospensione condizionale della pena non poteva essere concessa in sede esecutiva, atteso che l'imputato avrebbe dovuto impugnare il capo della sentenza di merito, pronunciata il 3 giugno 2016 dal Tribunale di Torino, con cui era stata disposta la revoca del beneficio sospensivo concesso a Kurti, su cui si era formato il giudicato. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Argjend Kurti deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3