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Ordinanza — n. 34254/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34254/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34254/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGUATTE SALL nato il 13/11/1974 avverso l'ordinanza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 marzo 2023, con la quale la Corte di appello di Roma rigettava la richiesta avanzata da Sali Maguatte, finalizzata a ottenere il riconoscimento della conl:inuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da Sali Maguatte e della notevole ampiezza dell'arco temporale in cui i reati di cui si controverte erano stati commessi, compreso in un triennio, che impediva di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio giurisdizionale (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34254/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2038, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine„ come nel caso di Maguatte, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaroi, Rv. 245833 - 0:L).

Parole chiave

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legislazione in materia di sicurezza sociale sicurezza sociale dei lavoratori migranti diritto all'assistenza sociale magistrato cassa malati obbligatoria insorgenza dell'incapacità lavorativa

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 marzo 2023, con la quale la Corte di appello di Roma rigettava la richiesta avanzata da Sali Maguatte, finalizzata a ottenere il riconoscimento della conl:inuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGUATTE SALL nato il 13/11/1974 avverso l'ordinanza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 marzo 2023, con la quale la Corte di appello di Roma rigettava la richiesta avanzata da Sali Maguatte, finalizzata a ottenere il riconoscimento della conl:inuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da Sali Maguatte e della notevole ampiezza dell'arco temporale in cui i reati di cui si controverte erano stati commessi, compreso in un triennio, che impediva di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio giurisdizionale (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2038, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine„ come nel caso di Maguatte, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaroi, Rv. 245833 - 0:L).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Sali Maguatte deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, deterrninabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023. 55