Italian court dismisses appeal for continuance of crimes due to lack of premeditation and heterogeneity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request for continuance of crimes. The defendant argued for a unified sentencing scheme, but the court found the offenses heterogeneous and committed over a wide timeframe from 2018 to 2020, lacking the necessary premeditation. Consequently, the court ruled that habitual criminality does not equate to a premeditated program of life required for continuance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The request for continuance of crimes is inadmissible when offenses are heterogeneous and lack the premeditation required for a unified criminal program, as habitual delinquency operates under different legal parameters.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNINO MARCO CARMINE nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 09/12/1973 avverso l'ordinanza del 01/02/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza dell'i febbraio 2023, con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano rigettava la richiesta avanzata da Marco Carmine Giannino, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di cui si assumeva la continuazione in executivis non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da Marco Carmine Giannino e dell'ampiezza dell'arco temporale in cui i fatti di reato di cui si controverte erano stati commessi, compreso tra il 2018 e il 2020, che impediva di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine,, come nel caso di Giannino, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro„ Rv. 245833 - 0:1).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Marco Carmine Giannino deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, deterrninabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis