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Ordinanza — n. 34244/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34244/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34244/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINI GENNARO nato a NUSCO il 10/08/1966 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 6 dicembre 2022, con la quale la Corte di appello di Napoli aveva confermato la decisione impugnata, con cui Gennaro Pellegrini era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda. Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti il 30 ottobre 2018, nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di Gennaro Pellegrini, non potendosi dubitare dell'illegittima detenzione del seghetto a serramanico, con lama lunga 20 centimetri, trovato all'interno dell'autovettura su cui viaggiava l'imputato al momento del controllo di polizia.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34244/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il trattamento sanzionatorio irrogato a Pellegrini discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati e tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili l'attuali, l'esimente invocata, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e delle modalità di concretizzazione della condotta del ricorrente, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01).

Parole chiave

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reato di poca entità risarcimento per atto illecito reati contro il patrimonio pena pecuniaria reato di pirateria della strada pena accessoria

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINI GENNARO nato a NUSCO il 10/08/1966 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 6 dicembre 2022, con la quale la Corte di appello di Napoli aveva confermato la decisione impugnata, con cui Gennaro Pellegrini era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda. Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti il 30 ottobre 2018, nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di Gennaro Pellegrini, non potendosi dubitare dell'illegittima detenzione del seghetto a serramanico, con lama lunga 20 centimetri, trovato all'interno dell'autovettura su cui viaggiava l'imputato al momento del controllo di polizia.

Ritenuto che il trattamento sanzionatorio irrogato a Pellegrini discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati e tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili l'attuali, l'esimente invocata, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e delle modalità di concretizzazione della condotta del ricorrente, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Gennaro Pellegrini deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i