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Ordinanza — n. 34242/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of mitigating circumstances and univocal evidence of illegal knife possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34242/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Michele Guzzetti inadmissible, upholding his conviction for illegal possession of a knife. The court found that the investigative evidence was univocally unfavorable to the defendant, confirming the illegal detention of an 11.5 cm blade found in his vehicle. Consequently, the court rejected the defense's claim of minor offense under Article 131-bis of the Penal Code without a full factual review.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the evidentiary record univocally supports the conviction and the alleged mitigating circumstances of minor offense are excluded by the nature and modality of the conduct.

Parole chiave

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illegal possession of weapon minor offense mitigation inadmissible appeal univocal evidentiary record criminal liability assessment porto abusivo di armi oggetto pericoloso delitto

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591
(Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUZZETTI MICHELE nato a CATANZARO il 09/03/1986 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13 ottobre 2022, con la quale la Corte di appello di Catanzaro aveva confermato la decisione impugnata, con cui Michele Guzzetti era stato condannato per la commissione dei reati di cui ai capi 1 e 2. Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti 1'11 marzo 2020 dai Carabinieri della Stazione di Cropani, nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di Michele Guzzetti, non potendosi dubitare dell'illegittima detenzione del coltello, con lama in metallo lunga 11,5 centimetri, trovato all'interno dell'autovettura su cui viaggiava l'imputato al momento del controllo di polizia.

Ritenuto che il trattamento sanzionatorio irrogato a Guz2etti discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati e tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali, l'esimente invocata, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e delle modalità di concretizzazione della condotta del ricorrente, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Michele Guzzetti deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso