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Ordinanza — n. 34238/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34238/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34238/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: BONURA CARLO nato a PALERMO il 13/11/1971 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 deI2011; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che essi, congiuntamente esaminabili, sono privi di specificità e concludenza censoria, perché meramente riproduttivi di profili di doglianza, sull'offensività della condotta rispetto alle previsioni di cui all'art. 131-bis cod. pen. e sulle attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34238/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, d.lgs. n. 159 deI2011; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che essi, congiuntamente esaminabili, sono privi di specificità e concludenza censoria, perché meramente riproduttivi di profili di doglianza, sull'offensività della condotta rispetto alle previsioni di cui all'art. 131-bis cod. pen. e sulle attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali allegazioni insufficientemente motivate revisione limitata cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
159 deI2011; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che essi, congiuntamente esaminabili, sono privi di specificità e concludenza censoria, perché meramente riproduttivi di profili di doglianza, sull'offensività della condotta rispetto alle previsioni di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: BONURA CARLO nato a PALERMO il 13/11/1971 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 deI2011; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che essi, congiuntamente esaminabili, sono privi di specificità e concludenza censoria, perché meramente riproduttivi di profili di doglianza, sull'offensività della condotta rispetto alle previsioni di cui all'art. 131-bis cod. pen. e sulle attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/